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Recenti risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

22/12/2010

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=5057&id_area=3&id_servizio=7&sezione=organigramma&tema_dir=tema2


Requisiti professionali. La frequenza con esito positivo di un corso professionale di «addetto alla ristorazione» è considerato requisito professionale valido per commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande Ai sensi della lettera a) del citato art.71, comma 6.
Risoluzione n. 167136 del 16.11.2010

Il soggetto inquadrato al 6° livello con mansioni di «commis di sala», può essere considerato in possesso del requisito professionale, stante la declaratoria riportata nel CCNL Turismo e Pubblici esercizi.
Risoluzione n. 162942 del 11.11.2010

Le materie oggetto del corso di studio per il diploma di ragioneria non consentano di considerare detto diploma requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 162970 del 11.11.2010

Il dipendente in possesso dell?inquadramento di «Cassiere», potendosi in via generale considerare quale soggetto addetto alla vendita di prodotti alimentari, anche se nella fase finale correlata alla consegna e al pagamento dei medesimi, può ritenersi in possesso del requisito professionale.
Le materie oggetto del corso di studio per il «Diploma di scuola media superiore con indirizzo Attività sociali - specializzazione Dirigente di Comunità» consentono di considerare detto diploma requisito professionale valido.
Risoluzione n. 159528 del 8.11.2010

Il diploma di «Laurea in medicina e chirurgia» può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 167119 del 16.11.2010

Il diploma di ragioneria e il diploma di tecnico dei servizi turistici non possono essere considerati requisiti professionali validi.
Risoluzione n. 162872 del 11.11.2010


Il diploma di «Laurea in economia e commercio con indirizzo Economia aziendale» può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 166834 del 16.11.2010

Il diploma di scuola secondaria superiore di «Perito chimico» può essere considerato requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Risoluzione n. 167111 del 16.11.2010

L'art. 71, comma 6, lett. b), riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato «addetto alla vendita o all'amministrazione», ma anche «al soggetto» addetto (..) alla preparazione degli alimenti». La nuova disposizione, quindi, non differenzia, ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo. Di conseguenza, un soggetto che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini, può considerarsi in possesso della qualificazione prescritta.
Risoluzione n 138846 del 11.10.2010

La laurea triennale in Scienze Tecnologiche Viticole ed Enologiche, considerate le materie oggetto del piano di studi, può considerarsi requisito professionale valido, ai fini dell'avvio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione dì alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, D.Lgs. 26.3.2010, n. 59.
Risoluzione 155543 del 2.11.2010

Programmazione commerciale. Per quanto riguarda i piani comunali di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel territorio basati su una programmazione numerica, pur non esistendo una decadenza automatica dell'atto di programmazione vigente, - secondo il Ministero - occorre avviare le procedure necessarie alla modifica del piano comunale i cui attuali contenuti non risultano più in linea con i principi concorrenziali sanciti dall'ordinamento comunitario e ribaditi dalle recenti disposizioni di recepimento (v., in particolare, art. 11 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ?Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno?).
I suddetti criteri avrebbero già dovuto essere modificati, a seguito della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che all?articolo 3 comma 1 prevedeva che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande debbano essere svolte senza una serie di limiti e prescrizioni, tra cui d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale».
Come espressamente evidenziato dal Consiglio di Stato (sent. n. 2808 del 2009), la ratio delle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006 «è nel senso che appare ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato».
Risoluzione n. 168923 del 18.11.2010

Vendite sottocosto. Il modulo allegato alla Circolare 31 luglio 2002, n.3550/C relativo all'avvio di una vendita sottocosto è da ritenersi utilizzabile su tutto il territorio nazionale stante la vigenza del dettato normativo del citato decreto n. 218/2001.
Risoluzione n. 162981 del 11.11.2010

Cooperative sociali. Le cooperative sociali, non potendo essere iscritte all'albo delle imprese artigiane, non possono usufruire della deroga prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede appunto che la norma di cui al decreto non si applichi alle stesse. Pertanto se ne deduce che, ove le suddette cooperative esercitino forme di vendita al pubblico di beni in parte prodotti nell'ambito dell'attività di cui al punto a) dell'articolo 1 della legge 381/91, in cui però il valore dei beni venduti sia costituito, in misura prevalente, da beni non prodotti, ma acquistati (ad esempio, nel caso di bomboniere, il valore totale della bomboniera/sacchetto sia in gran parte costituito dai confetti, o nel caso di cesti natalizi, il prezzo al quale vengono commercializzati sia in massima parte legato al valore dei beni alimentari, quali panettoni, torroni, spumanti, in essi contenuti), tale attività di vendita dovrà essere a tutti gli effetti considerata attività di commercio al dettaglio, soggetta necessariamente alle norme di cui al D.lgs. 114/98 e a quelle regionali eventualmente applicabili.
Peraltro, ove la vendita riguardi prodotti del settore alimentare, deve essere verificato, in capo al legale rappresentante, il possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, art. 71, comma 6.
Risoluzione n. 174928 del 25.11.2010

Cordiali saluti.



Il Responsabile
Dott. ssa Paola Mancini

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