Questa Capitaneria di Porto, al fine di «affiancare» all`attività di controllo (intensificata soprattutto in questo periodo, in vista dell`oramai prossima stagione estiva) anche quella di carattere preventivo/informativo, ritiene utile richiamare ai titolari di esercizi commerciali (rivenditori prodotti ittici, ristoratori, etc), le seguenti disposizioni normative in materia di commercializzazione dei prodotti ittici.
- Dal 1° Maggio, come ogni anno, è iniziato il periodo di divieto di raccolta del RICCIO DI MARE che avrà termine il prossimo 30 Giugno, così come previsto dalla vigente legislazione nazionale al fine di garantire il ripopolamento della specie.
Sono facilmente comprensibili, infatti, le gravi conseguenze che possono derivare da un massiccio prelievo di tale specie nel suo periodo riproduttivo, con conseguente concreto rischio di drastica diminuzione nei nostri mari.
Si coglie, pertanto, l`occasione per ricordare ai titolari di esercizi commerciali che durante il suddetto periodo, come per la raccolta, non è consentita la detenzione e la somministrazione della polpa di riccio di mare.
L`inosservanza di tale divieto è punita, ai sensi della vigente normativa, con la confisca del prodotto nonché con pesanti sanzioni amministrative variabili da 1.000 a 6.000 euro.
- Parimenti rilevante (da 2.000 a 12.000 euro, con confisca) è la sanzione pecuniaria prevista per la detenzione all`interno di esercizi commerciali del TONNO ROSSO privo del Bcd (Documento di cattura), previsto proprio per tale specie ittica sottoposta a particolare tutela dalla normativa comunitaria
- Rilievo di carattere penale (con conseguente comunicazione della notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria e possibile chiusura temporanea dell`esercizio commerciale) ha, invece, la detenzione di SPECIE ITTICA SOTTO MISURA nonché quella (di qualsiasi taglia) del cosiddetto «MUCCO» (BIANCHETTO E ROSSETTO).
- Si coglie, infine, l`occasione per rammentare che TUTTO IL PRODOTTO ITTICO somministrato nell`ambito della ristorazione dovrà essere munito del relativo documento attestante la provenienza (e quindi la tracciabilità), non essendo consentito, quindi, l`acquisto da pescatori sportivi e/o dilettanti. Anche in tal caso, la vigente normativa prevede una rilevante sanzione amministrativa (da un minimo di 750 ad un massimo di 4.500 euro), ferma restando, altresì, la possibilità che qualora dal conseguente accertamento del Servizio Veterinario risulti la non idoneità del prodotto ittico al consumo umano (facilmente configurabile per il frutto della pesca sportiva o dilettantistica in quanto non tracciato), l`Autorità Sanitaria potrebbe disporre la chiusura temporanea dell`esercizio commerciale.
Il personale di questa Capitaneria di porto rimane disponibile a fornire agli operatori del settore eventuali chiarimenti in relazione a dubbi che dovessero sorgere nella materia trattata.