SCF - Consorzio Fonografici è una società di servizi volta a gestire in Italia i diritti connessi al diritto d`autore, spettanti ai produttori fonografici. SCF è composta da 8 Soci e oltre 200 Mandanti e ad oggi rappresenta oltre il 90% del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia. La convenzione ti consente di ricevere sconti dal 15% al 30% sulle tariffe SCF, per le pratiche presentate con l`assistenza delle Associazioni Provinciali di appartenenza. Con tale accordo vengono fissati termini e condizioni per il pagamento dell'equo compenso che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 73-bis legge autore), è dovuto ai produttori discografici ed agli artisti interpreti o esecutori per la diffusione in pubblico a scopo non di lucro di fonogrammi e video musicali. Rientrano nell`ambito di applicazione gli esercizi commerciali presso i quali viene diffusa in pubblico musica d`ambiente, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, TV, lettore CD, computer, ecc...). Il compenso non è invece dovuto per la diffusione di musica effettuata nelle aree riservate al personale e senza l'utilizzo di diffusori. E` da tenere presente che questo diritto si aggiunge a quello già esistente per la SIAE, regolato da altra convenzione. Tra le condizioni di miglior favore ottenute in convenzione, si evidenzia, in particolare, la rinuncia della SCF a chiedere il pagamento del diritto per il periodo pregresso. La convenzione, inoltre, nell`indicare gli importi dovuti a titolo di «equo compenso» calcolati sulla base della superficie, ti riconosce, in quanto Associato Confcommercio - Imprese per l`Italia, le seguenti condizioni: (Tabelle compensi)
Il compenso è dovuto anche per la diffusione di musica nelle aree di parcheggio, in base alla metratura. Per le attività stagionali (max. 8 mesi/anno di apertura) è possibile ottenere una licenza periodica versando un compenso pari al 70% del compenso annuale. La convenzione, inoltre, ti consente, se interessato, di richiedere una specifica licenza per riprodurre i fonogrammi e i video musicali (c.d. diritto di copia), ai sensi dell`art. 72 lett. a) della legge autore, dietro pagamento di ulteriore compenso pari al 50% di quanto dovuto per la diffusione in pubblico della musica. |
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