
L'art. 11 della Legge n. 34 dell'11/03/2026 entrata in vigore il 7/04/2026, ha introdotto delle importanti novità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working).
Le disposizioni intervengono sul DL. 81/08, chiarendo obblighi e responsabilità del Datore di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro
Per l'attività lavorativa prestata con modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro - in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali - è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (articolo 3, c. 7-bis, decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 11, c. 1, lett. a), della legge n. 34 del 2026).
Sistema sanzionatorio
Viene introdotta una sanzione penale per il datore di lavoro e il dirigente eventualmente delegato, costituita dall'arresto da due a quattro mesi o da un'ammenda, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di informativa annua.