Al fine di operare un coordinamento con le precedenti disposizioni nazionali, tutte le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione devono intendersi abrogate dalla presente Ordinanza, ad eccezione delle Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020, le cui disposizioni devono continuare ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
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