Dal primo agosto 2010 la Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) viene sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un`unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative di settore.
La Legge 122/2010 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» modificando i contenuti dell`art. 19 delle Legge 241/90, consente di avviare l'attività di impresa in tempo reale presentando la SCIA Pubblica Amministrazione competente per l`attività che si intende avviare.
Ad esempio per l`inizio di attività di agente d`affari in mediazione o agente e rappresentante di commercio la SCIA va inviata alla Camera di Commercio Competente in allegato alla Comunicazione Unica direttamente al Registro delle Imprese, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/amministratore dell`impresa e l'attività potra essere immediatamente avviata. Il Registro delle Imprese trasmette la SCIA all`ufficio Albi e Ruoli che avvia il procedimento di controllo della sussistenza dei requisiti che si concluderà entro 60 giorni.