La circolare 224402 emanata il 25 novembre dal Ministero dello Sviluppo economico invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di marted 29 novembre.
Questa tolleranza, che sancisce una proroga di fatto, è dovuta alle difficoltà oggettive segnalate dai gestori delle PEC, nel far fronte alla mole di richieste di caselle PEC ricevute negli ultimi gioni all'approssimarsi della scadenza.
A giustificazione di tale rinvio il Ministero sottolinea la mancanza dell`elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l`applicazione della sanzione amministrativa che sono presupposto per l stessa (art. 3 della L. 689/81).
Con la circolare 3645/C del 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa.
Relativamente alle società soggette a procedure concorsuali il ministero ha chiarito con il parere n. 223761 24 novembre 2011 che le società in stato di fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione dell`indirizzo PEC. Il curatore fallimentare, però, può iscrivere l`indirizzo PEC - della società o il proprio - al Registro delle imprese.