
Oggetto di incentivo le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle aree appartenenti Zona Economica Speciale (Z.E.S.) da settembre 2024 al al 31 dicembre 2025.
IMPRESE BENEFICIARIE:
REQUISITI DEL LAVORATORE:
È prevista una deroga importante: il Bonus spetta anche se il lavoratore non è più disoccupato da 24 mesi, quando viene assunto dopo aver già avuto un contratto a tempo indeterminato incentivato con lo stesso bonus presso un altro datore di lavoro. In questo caso il nuovo datore subentra nella fruizione per la quota residua dell'esonero già autorizzato. La stessa regola vale anche in caso di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, purché il primo rapporto sia cessato per dimissioni o per licenziamento avvenuto dopo i primi sei mesi. Se il licenziamento avviene entro sei mesi, l'esonero non è più riconoscibile.
CONTRATTI AMMESSI:
Nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle zone ZES tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
IMPORTO E DURATA:
Condizioni importanti che fanno perdere il Bonus
Il bonus spetta solo se l'assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolata in Unità di Lavoro Annuo. Se al termine dell'anno successivo l'incremento non si consolida, le somme già fruite devono essere restituite. Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.Nei sei mesi successivi all'assunzione non può licenziare il lavoratore incentivato o altri lavoratori con la stessa qualifica. In caso contrario, l'esonero viene revocato e recuperato.
Con quali incentivi è compatibile
Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, come la Decontribuzione Sud, gli incentivi per disabili o NASpI, le riduzioni contributive in edilizia o agricoltura. È invece compatibile con misure fiscali come la super-deduzione per nuove assunzioni, con l'esonero per la certificazione di parità di genere e con le riduzioni contributive a carico del lavoratore, ad esempio per le lavoratrici madri.
Come si presenta la domanda
Il datore di lavoro deve presentare obbligatoriamente una domanda telematica all'INPS, tramite il Portale delle Agevolazioni, sezione «Incentivi Decreto Coesione - Articolo 24». Nella domanda vanno indicati dati aziendali, numero di dipendenti, dati del lavoratore, tipologia contrattuale, retribuzione, contribuzione e luogo effettivo di lavoro. L'INPS verifica la disponibilità delle risorse, i requisiti e registra l'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. L'importo autorizzato rappresenta il tetto massimo fruibile e non può essere aumentato successivamente.
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