L'art. 1, c. 125-129 della Legge n. 124/2017 prevede l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative a «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria», di importo almeno pari, nel complesso, a 10.000 euro, erogati dalle Pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno precedente.
Soggetti obbligati e modalità di pubblicazione
a) le associazioni, onlus e fondazioni assolvono all'obbligo pubblicando, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni richieste nei propri siti internet o analoghi portali digitali;
Si ricorda che, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
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